3  

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA DEL LAVORO

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO
REGIONI - PROVINCE - COMUNI 

Tradizionalmente l'Italia è divisa in 18 Regioni o Compartimenti, in base a ragioni storiche e a condizioni geografiche. 

A Nord: Piemonte, Liguria, Lombardia.Veneto Venezia Tridentina, Venezia Giulia, Emilia
Al Centro:  Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise.
A Sud e Insulare: Campania, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Vi è poi la Dalmazia, di cui soltanto una parte è tornata all'Italia dopo la guerra europea.
Ma questa divisione in regioni non ha valore ufficiale. Amministrativamente il Regno è diviso in 94 province, e ogni provincia è suddivisa in Comuni. Questi sono in tutto 7.311.
Capo politico della Provincia è il Prefetto, che rappresenta l'autorità del Governo; Capo amministrativo è il Podestà, nominato dal Governo e coadiuvatore di un Rettorato, composti di cittadini colti ed esperti.
Ogni Comune è retto da un Podestà di nomina governativa, che dura in carica 5 anni e può essere confermato. Il Podestà può essere assistito da una Consulta, nominata dal Prefetto, per la trattazione dei problemi più importanti dell'amministrazione comunale.
Roma, per la sua speciale condizione di capitale, ha a capo un Governatore, assistito da 10 Rettori e da vari Consultori.

ORDINAMENTO GIURIDICO 
LA GIUSTIZIA

La giustizia è amministrata in Italia da magistrature diverse, secondo la qualità l'importanza delle cause. 

 In ogni Comune vi sono uno o più Uffici di Conciliazione; il giudice conciliatore giudica in materia civile e commerciale fino a lire 400, e, soprattutto, cerca di mettere d'accordo le parti avverse.- Esistono poi 1340 Preture: i pretori giudicano le cause civili e commerciali per somme non superiori a 5.000 lire, e, in materia penale, i reati con pena non superiore a 3 anni di carcere a a 10.000 lire di multa. Essi giudicano in grado di appello le sentenze dei conciliatori superiori a 100 lire. 

 Nelle città più importanti hanno sede i 126 Tribunali civili e penali, che giudicano le cause civili e commerciali e penali di competenza superiore a quella indicata pei pretori.

 Esistono in fine Corti di Appello e una Corte di Cassazione, che giudicano in seconda e in terza istanza le cause per le quali vi siano ricorsi contro le sentenze delle magistrature precedenti: ciò accresce le guarentigie di giustizia che lo Stato assicura ai cittadini. - 

Presso ogni Corte d'Appello vi è una sezione speciale, che esercita le funzioni di 
MAGISTRATURA DEL LAVORO. 
Essa giudica le controversie relative ai rapporti fra lavoratori e datori di lavoro.

Un Tribunale Speciale è stato istituito per i delitti contro la sicurezza dello Stato e contro le persone della Famiglia Reale e del Primo Ministro.

Il 1° luglio del 1931 è andato in vigore il nuovo Codice Penale, opera del Governo Fascista.

RITORNO ALLA TABELLA

  PROSEGUI >


HOME PAGE STORIOLOGIA