ANNUARIO DIPLOMATICO AMMINISTRATIVO ECONOMICO E STATISTICO
ALMANACCO ITALIANO VOL. XLI - ANNO 1936 - RESOCONTO XIV Anno del Fascismo

( ORIGINALE )

  1   QUI SOTTO
LE CORPORAZIONI -
L'ORDINAMENTO CORPORATIVO IN ITALIA

   2  
LA CRISI ECONOMICA MONDIALE -
 QUELLA AMERICANA - IL CROLLO COMMERCIALE

   3  
CARATTERISTICHE DELLA CRISI
ORIGINE DELLA CRISI

  4  
LE RIPERCUSSIONI DELLA GUERRA 
I DEBITI DI GUERRA E LE SPESE MILITARI

   5  
DALLA GUERRA MILITARE A QUELLA DOGANALE
LA REALTA' DELLA CRISI MONDIALE 

   6  
RISPARMI  E INVESTIMENTI  
ECONOMIE NELLE SPESE PUBBLICHE

   7  
LE VICENDE ECONOMICHE ITALIANE
POI  ARRIVA L'ANNO FATALE:  IL 1929

   8  
LA VITA ECONOMICA ITALIANA 1931-34
CIO' CHE SI ERA FATTO  - LA PRODUZIONE - I TRAFFICI

   9  
LA DEPRESSIONE NELLA PROPRIETA' FONDIARIA
- LE SPECULAZIONI - I RIMEDI

   10  
L'IMPORTANZA DI BENEDUCE 
NASCE L' IRI - IMI -  BIN - LE PARTECIPAZIONI


ANNO 1936 - TABELLA - ORDINAMENTO DELLO STATO FASCISTA

 

QUESTA TABELLA SOTTO LA TROVATE POI QUI >>>>>>>>>>>>>>>>>

 QUI SOTTO
ORDINAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO
IL REGIME FASCISTA

   1  
IL LAVORO NEL REGIME - I SINDACATI
LE CORPORAZIONI - IL DOPOLAVORO

   2  
IL PARTITO FASCISTA
LE ORGANIZZAZIONI - LA POPOLAZIONE

   3  
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA DEL LAVORO

   4  
LA DIFESA - LA MILIZIA VOLONTARIA
L'ESERCITO - LA MARINA  - L'AERONAUTICA

   5  
IL LAVORO NELL'ORDINAMENTO FASCISTA
LA DISCIPLINA (F.to Mussolini)

 

(Testi integrali)

(Una premessa con le Corporazioni varate nel 1934 - poi affronteremo la crisi mondiale nella sua interezza)

LE CORPORAZIONI
L'ORDINAMENTO CORPORATIVO IN ITALIA

La Rivoluzione dell'Ottobre 1922 non soltanto instaurava un nuovo ordine politico e restituiva allo Stato forza, prestigio ed autorità, ma poneva altresì le premesse di un nuovo ordine sociale economico. La profonda trasformazione dello Stato seguita all'avvento del Fascismo va invero considerata come il prodotto storico di due fattori essenziali: il fattore politico ed il fattore economico-sociale. Questi due fattori hanno determinato da un lato, il nuovo assetto politico costituzionale dello Stato, e dall'altro, il nuovo ordinamento economico e sociale a base corporativa. (di cui tratteremo in fondo). Se quest'ultimo trova nel primo le sue necessarie condizioni di vita e di sviluppo, i due aspetti dello Stato Fascista si integrano vicendevolmente, giacché comuni sono i principi su cui si fondano i comuni fini cui si ispirano la dottrina politica e la dottrina economica del Fascismo.
Gli uni e gli altri sono limpidamente formulati e determinati dalla "carta del Lavoro", documento fondamentale della Rivoluzione delle Camice Nere, che ha condensato in un'armonica sintesi il pensiero fascista e che ha presieduto alla realizzazione dello Stato corporativo.
Le basi istituzionali del sistema furono poste dalla legge del 3 aprile 1926, n.563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, integrata dal R.D. 1° Luglio 1926, n,1130, contenente le relative norme di attuazione. I principi su cui riposa detta legge meritano una breve illustrazione.

1) Per ciascuna categoria di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti od artisti può essere riconosciuto giuridicamente una sola associazione sindacale. Il sindacato in altri termini, è libero, nel senso che la legge non ne impone la costituzione e che ha una base associativa volontaria, ma è unico. La unicità trova la sua logica spiegazione negli stessi presupposti politici del sistema. Prima del Fascismo in Italia, come avviene oggi nella generalità dei Paesi, le organizzazioni sindacali erano altrettante quanti i partiti politici in contrasto, che si servivano di esse come strumento di lotta e di sopraffazione.
Il Sindacalismo pre-fascista, lungi dall'esprimere gli interessi economici e morali delle categorie produttive professionalmente organizzate, non costituiva null'altro che una varietà ed un aspetto della lotta politica, da cui esulavano del tutto, il più delle volte, le aspirazioni ed i moventi puramente economici e sociali. Di conseguenza, il movimento sindacale non si limitava a contrapporre le forze contrastanti del capitale e del lavoro, per superare, sia pure con il metodo della violenza, l'antitesi dominante nella vita economica; bensì creava scissioni e contrasti anche nell'ambito di ciascuna classe e di ciascuna categoria professionale, spezzando artificiosamente la omogeneità e la unità degli interessi. Esso, in altre parole, divideva e dissociava i produttori, alla stessa guisa che i partiti politici dividevano e dissociavano i cittadini. Nello Stato Fascista , unico è il Sindacato, come unico è il partito. La unità del Sindacato, mentre corrisponde alla omogeneità della categoria, si riallaccia alla concezione organica della vita morale, politica ed economica della Nazione, che il Fascismo ha affermata e realizzata.

2) Il Sindacato Fascista, pur nascendo dallo spirito e dall'impulso associativo dei produttori, è dotato per effetto del riconoscimento giuridico, della personalità di diritto pubblico. Esso rappresenta legalmente tutti coloro che appartengono alla categoria professionale per cui è costituito, siano o meno soci. Può imporre tributi ai propri rappresentanti con le modalità fissate dalla legge e commisurati per ogni anno alle retribuzioni percepite dai lavoratori o corrisposte dai datori di lavoro per una giornata di lavoro. E' dotato di una propria potestà normativa che si concreta nella stipulazione dei contratti collettivi per la disciplina dei rapporti di lavoro e degli accordi di carattere economico. Correlativamente ai poteri di cui gode, il Sindacato è soggetto al controllo dello Stato, verso il quale risponde del pieno e retto adempimento delle proprie funzioni. Ed i suoi fini vanno al di là della pura tutela degli interessi economici e riflettono altresì l'assistenza, l'istruzione e l'educazione morale e nazionale dei rappresentati.

3) I contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute e pubblicati nei modi di legge, sono obbligatori per tutti i produttori, datori di lavoro e lavoratori, rappresentati  dalle associazioni stipulanti, ed appartenenti alle categorie di cui essi si riferiscono. Ciascun produttore, sia o non sia iscritto al Sindacato, è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal contratto collettivo e gode, nel contempo, dei diritti che da esso gli derivano.
La efficacia "erga omnes" del contratto collettivo costituisce una delle caratteristiche più originali dell'ordinamento fascista del lavoro.
Il contratto collettivo è, in sostanza, una vera e propria legge e,come ogni legge, esso dà a ciascuno la responsabilità dei propri obblighi ed, insieme, la certezza e la garanzia dei propri diritti. I patti collettivi, quando siano scaduti, continuano a restare in vigore fino alla formazione dei nuovi patti, sicché nessuna soluzione di continuità può verificarsi nella disciplina dei rapporti di lavoro.

4) Lo sciopero e la serrata, un tempo mezzi normali per l'autodifesa e la lotta di classe, sono configurati come reati e repressi con adeguate sanzioni che giungono, nei casi più gravi, a pene restrittive della libertà personale. L'abbandono del lavoro e la chiusura degli stabilimento a scopo puramente economico sono fatti  che non soltanto turbano l'ordine pubblico, ma ledono gravemente l'interesse economico della Nazione, che non consente inutili dispersioni di ricchezza. Per tale considerazione, lo Stato Fascista li reprime o ne punisce gli autori.

5) Le controversi collettive del lavoro che sorgono tra le associazioni sindacali sono decise dalla Magistratura del Lavoro, la quale è chiamata non soltanto ad interpretare i patti già esistenti, bensì anche a regolare essa medesima i rapporti di lavoro. quando le associazioni non abbiano raggiunto l'accordo per la formazione dei nuovi patti.
Quanto si è esposto vale a far scorgere l'intimo nesso e la stretta armonia da cui sono legati gli istituti creati dalla legge fascista.
Organizzate giuridicamente le forze del lavoro e del capitale, su un piano di perfetta parità, lo Stato Fascista ha eliminato la lotta di classe ed ha assicurato un ordine giuridico nella vita economica del Paese. A ragione, quindi, la legge del 3 aprile 1926, che affonda le sue radici nella rinnovata coscienza nazionale, fu definita la legge della pace e della giustizia fra le classi.
L'inquadramento sindacale delle categorie professionali nelle associazioni giuridicamente riconosciute ha richiesto alcuni anni di lavoro arduo e paziente. Esso si è andato via via perfezionando, attraverso gli insegnamenti forniti dall'esperienza, fino a raggiungere l'attuale assetto che ha fornito le basi sicure per la costituzione delle Corporazioni.
Sul piano nazionale, le categorie sono inquadrate nelle Federazioni Nazionali costituite per i diversi rami dell'attività economica. Le federazioni aderiscono a più ampi organismi di carattere nazionale e cioè alle Confederazioni, costituite in corrispondenza delle grandi branche della produzione ed aventi il compito di coordinare l'attività sindacale delle varie federazioni e di esprimere integralmente gli interessi generali delle categorie in esse organizzate.
Le Confederazioni sono le seguenti:
Confederazione Fascista degli Agricoltori cui aderiscono 4 Federazioni Nazionali;
Confederazione Fascista dei lavoratori Agricoltura, cui aderiscono 4 federazioni Nazionali.
Confederazione Fascista degli Industriali con 45 Federazioni
Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'industria con 20 federazioni di cui una, quello dello Spettacolo, comprende 9 Sindacati Nazionali;
Confederazione Fascista dei Commercianti con 37 Federazioni
Confederazione Fascista dei lavoratori del Commercio, con 5 Federazioni
Confederazione Fascista delle Aziende Credito Assicurazione, con 13 Federazioni
Confederazione Fascista dei Lavoratori del Credito e Assicurazioni con 4 Federazioni
Confederazione Fascista dei Professionisti e Artisti con 22 Sindacati Nazionali.
Esistono inoltre speciali Federazioni Nazionali di Cooperative che aderiscono all'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione ed alle Confederazioni di imprese similari. Alla periferia, le categorie sono organizzate in Sindacati ed eventualmente in nuclei minori. Dalle Confederazioni dipendono localmente le Unioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, che coordinano l'attività degli organi locali delle Federazioni Nazionali; per i professionisti e gli artisti sono invece costituiti appositi Sindacati Provinciali.
Al 31 dicembre 1934, le forze della organizzazione sindacale erano indicate dalle seguenti cifre:
Industriali: 157.596 rappresentanti, compresi i dirigenti di azienda;
Artigiani: 723.605; Proprietari di fabbricati: 3.520.000; 
Agricoltori: 2.658.266; Commercianti 724.574;
Aziende del credito e Assicurazione  15.560; 
Lavoratori dell'Industria: 3.313.382; Lavoratori dell'Agricoltura: 2.744.072:
Lavoratori del Commercio: 868.196; Lavoratori del Credito e Assic: 54.573
Esercenti una libera professione o attività artistica: 170.564.
In complesso, le persone fisiche e giuridiche rappresentate dalle associazioni sindacali ammontavano a 7.150.787.
Circa l'attività svolta dalle organizzazioni sindacali per la disciplina dei rapporti di lavoro, si rileva che i contratti ad efficacia provinciale raggiungessero nel 1934 il numero di 1367, mentre quelli nazionali e ultraprovinciali furono 117; altri 98 contratti erano, al principio del 1935, in corso di esame e di pubblicazione.
Sulla base di tali dati, si può affermare che attualmente la quasi generalità delle categorie è disciplinata dal contratto collettivo. Occorre altresì ricordare la preziosa opera di assistenza sociale ed economica di assistenza sociale ed economica che le associazioni svolgono nella loro azione quotidiana, ed i preziosi risultati conseguiti per l'allevamento morale e culturale dei loro rappresentanti.

Sul finire dell'anno 1933, dopo oltre sette anni dalla emanazione della legge sindacale, il Regime ritenne bastevole la esperienza e maturi i tempi per passare decisamente dalla fase sindacale a quella corporativa. Sulla base dei tre punti fondamentali fissati dal Duce - quali dovessero essere i compiti delle Corporazioni, quante se ne dovessero creare, come costituirle- il problema formò oggetto di approfondito esame e di appassionati dibattiti in seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, organismo funzionante sin dal 1930 e che già aveva reso eminenti servigi al Paese. Le discussioni svoltesi intorno alla nuova costruzione da imprendere si conclusero con il memorabile discorso che il Duce pronunciò il 14 novembre 1934 per illustrare la Sua mozione sulle Corporazioni: Lo storico discorso, che ebbe vastissima eco nel mondo intero, gettò un fascio di luce sulla realtà economica dei nostri tempi e, attraverso una critica definitiva del liberalismo economico colpevole di molti errori e di gravi sciagure, segnò l'avvento di una nuova economia, più rispondente alle esigenze della vita moderna e più atta a garantire l'ordine e la giustizia nei fatti economici: la economia corporativa.
La dottrina economica fascista muove da un principio diametralmente opposto a quello della scuola liberale che per più di un secolo ha imperato nel mondo e che si riassume nella vecchia e nota formula del "lasciar fare, lasciar passare".
Questa formula vuol significare che i singoli individui, sebbene spinti dai propri impulsi egoistici, agiscono nel modo più rispondente alla utilità collettiva, che l'interesse di ciascuno coincide felicemente con l'interesse di tutti. Per il fallace ottimismo di quella scuola, gli uomini ed i governi dovrebbero cullarsi nella illusione che il moto spontaneo ed automatico delle cose garantisce il benessere e conduce alla prosperità. Ogni intervento dello Stato nel campo economico sarebbe dannoso perché devierebbe il corso dei fatti economici ed altererebbe le loro conduzioni naturali. La vita economica, abbandonata a se stessa, si svolgerebbe nel migliore dei modi possibili. Le crisi avrebbero un carattere ciclico, ma si risolverebbero spontaneamente; ogni intervento le aggraverebbe o ne ritarderebbe la soluzione. Il liberalismo economico, dunque, non conosce altra legge che quella dell'egoismo individuale ed opina che i popoli siano impotenti a piegare il corso degli eventi e a dirigerli verso fini collettivi.

Il pensiero fascista, dopo aver respinto il liberalismo politico, ha decisamente reagito contro il liberalismo economico, che trova la sua più significativa smentita nelle più recenti vicende economiche e nella stessa politica economica della quasi generalità dei Paesi, che tende sempre più all'intervento nella vita economica ed alla direzione di essa.

L'ultima terribile crisi, come disse il Duce con frase incisiva, è penetrata così profondamente nel sistema che si è rivelata una crisi del sistema. La dottrina corporativa afferma che è possibile e necessario intervenire nell'ordine economico ed introdurvi una disciplina intesa ad armonizzare gli interessi contrastanti, tutelando sovra ogni altro, l'interesse superiore della economia nazionale. All'abulia ed al determinismo liberale, essa oppone la ferma volontà di piegare e governare la realtà economica; al principio individualistico ed alla legge del più forte essa oppone gli imperativi morali della solidarietà e della collaborazione; all'anarchia cui inevitabilmente conduce la lotta sfrenata e disordinata degli egoismi individuali essa vuole sostituire un ordine ed una disciplina.
éur respingendo e superando l'individualismo liberale, il corporativismo rispetta la iniziativa e la proprietà privata e riconosce che in esse risiedono la forza e lo slancio dell'attività economica. Sotto tale aspetto, esso si differenzia nettamente dalle teorie socialiste che propugnano la statalizzazione della produzione. Da queste ultime esso si distacca altresì perché riposa sul concetto della solidarietà economica nazionale e fa dipendere dall'accrescimento della produzione nazionale la prosperità collettiva e la effettiva giustizia sociale.

Il corporativismo è dunque un sistema di economia disciplinata e controllata.
E la genialità e la originalità del sistema italiano stanno nel fatto che la direzione della produzione non viene imposta dall'alto, non da un organo o da un ente che sia al di fuori dell'attività produttiva, ma dalle stesse categorie produttive. Il sistema è stato quindi definito come quello dell'autodisciplina organica della produzione.
Le Corporazioni sono gli istituti in cui questa autodisciplina si attua e si concreata. In base alla legge del 5 febbraio 1934, n. 163, che ne regola la costituzione e le funzioni, le Corporazioni hanno tre ordini di compiti: conciliativi, consultivi, normativi.
La conciliazione delle controversie collettive del lavoro è affidata ad appositi collegi da costituirsi di volta in volta, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto delle singoli questioni. Nessun organo come le Corporazioni è idoneo a risolvere i conflitti del lavoro, attraverso l'equo contemporamento degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la tutela delle superiori esigenze nazionali.
La funzione consultiva è destinata a fare della Corporazione uno strumento stabile di consultazione che per la sua particolare competenza tecnica, potrà riuscire di prezioso ausilio alle pubbliche amministrazioni.

In virtù del suo potere normativo, la Corporazione è infine chiamata ad elaborare le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici, nonché a fissare le tariffe per ogni prestazione o servizio economico ed i prezzi dei beni di consumo venduti al pubblico in condizioni di privilegio. Le norme e le tariffe suaccennate, come pure gli accordi economici concluse dalle associazioni sindacali ed esaminati dalle Corporazioni, quando siano approvati dall'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni o dal Comitato  Corporativo Centrale e pubblicati con decreto del Capo del Governo, acquistano forza di legge. La inosservanza è punita con le stesse sanzioni previste per i contratti collettivi di lavoro.

Le Corporazioni sono state costituite con Decreti del Capo del Governo del 29 maggio, del 9 e del 23 giugno 1934. Esse sono 22, e si distinguono nei seguenti tre gruppi.
1) Corporazioni a ciclo produttivo, agricolo, industriale e commerciale: dei Cereali; della Orto-floro-frutticoltura; Vitavinicola; Olearia; delle Bietole e dello Zucchero; della Zootecnia e della Pesca; del Legno; dei Prodotti Tessili.
2) Corporazioni a ciclo produttivo industriale e commerciale della Metallurgia e della Meccanica; della Chimica; dell'Abbigliamento; della Carta e della Stampa; delle Costruzioni Edili; dell'Acqua, del Gas e dell'Elettricità; delle industrie Estrattive; del Vetro e della Ceramica;
3) Corporazioni per le attività produttrici di Servizi: della Previdenza e del Credito; delle Professioni e delle Arti; del Mare e dell'Aria; delle Comunicazioni Interne; dello Spettacolo, dell'Ospitalità.
Le Corporazioni sono costituite per grandi rami di produzione e, salvo quelle delle attività produttrici di servizi, in base al criterio del ciclo produttivo. Tale criterio implica che in ciascuna Corporazione sono rappresentate tutte le attività interessate al ciclo economico per cui essa è costituita e che vanno dalla produzione della materia prima alle sue successive trasformazioni fino al prodotto finito e pronto per il consumo.

Così nella corporazione dei Cereali, ad esempio, sono rappresentate le seguenti attività: produzione dei cereali, industria della trebbiatura, industria molitoria, industria risiera, industria dolciaria, industria delle paste e della panificazione, commercio dei cereali e dei prodotti derivati. Nella Corporazione dei prodotti Tessili vediamo compreso l'intero ciclo produttivo della seta; in quella delle Bietole e dello Zucchero troviamo tutte le categorie agricole, industriali e commerciali interessate ai cicli produttivi dello zucchero e dell'alcool da bietola.
La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori per ciascuna attività economica, è paritetica, in relazione ad una delle caratteristiche fondamentali del sistema, che è quella di porre su un piede di perfetta uguaglianza datori di lavoro e lavoratori. Una rappresentanza specifica è inoltre data ai liberi professionisti ed artisti, alla cooperazione, all'artigianato, agli istituti di carattere nazionale. Di ciascuna Corporazione fanno parte tre rappresentanti del P.N.F. dei quali uno ha il compito di fare le veci del Presidente, che è il Ministro per le Corporazioni. Al Partito è assegnata, nell'ordinamento corporativo, l'alta funzione politica di rappresentare e di tutelare, al di sopra di ogni contrasto, gli interessi generali della collettività nazionale.

Le Corporazioni vennero insediate da Mussolini, in Campidoglio, il 10 novembre 1934. Esse hanno subito iniziato il loro lavoro, affrontando e risolvendo, sul terreno della realtà concreta, numerosi e ardui problemi economici, alcuni dei quali attendevano da decenni la loro soluzione.
Con la effettiva costituzione delle Corporazioni,  la grande costruzione creata da Mussolini è stata compiuta. L'attenzione del mondo è oggi rivolta agli istituti sorti dalla Rivoluzione Fascista ed all'alto e nuovo insegnamento che Roma impartisce.

NEL PROSSIMO CAPITOLO  LA CRISI ECONOMICA MONDIALE - QUELLA AMERICANA


IL CROLLO COMMERCIALE 

 

<<QUI <<< ordinamento, sindacati, la milizia, il lavoro, le corporazioni, gli investimenti

 QUI SOTTO
ORDINAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO
IL REGIME FASCISTA

   1  
IL LAVORO NEL REGIME - I SINDACATI
LE CORPORAZIONI - IL DOPOLAVORO

   2  
IL PARTITO FASCISTA
LE ORGANIZZAZIONI - LA POPOLAZIONE

   3  
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA DEL LAVORO

   4  
LA DIFESA - LA MILIZIA VOLONTARIA
L'ESERCITO - LA MARINA  - L'AERONAUTICA

   5  
IL LAVORO NELL'ORDINAMENTO FASCISTA
LA DISCIPLINA (F.to Mussolini)

PROSEGUI >

HOME PAGE STORIOLOGIA